Consiglio direttivo
È l’organo di governo e di amministrazione dell’Ordine. Viene eletto ogni quattro anni mediante consultazione elettorale alla quale hanno diritto di partecipazione e di voto tutti gli iscritti all’Albo. Il Consiglio direttivo, entro 30 giorni dall’avvenuta elezione, è chiamato ad eleggere al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. All’Ordine di Palermo, il Consiglio direttivo consta di 15 membri, il numero massimo previsto dalla legge. Il Consiglio esercita collegialmente le funzioni decisionali di indirizzo e di verifica dell’attività di gestione e di amministrazione dell’ente, con particolare riferimento ai compiti istituzionali cui si è fatto prima cenno. Le sedute del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente.
Al Consiglio direttivo si affianca il Collegio dei revisori, che esercita una funzione di controllo, prescritta dalla legge, sulla contabilità dell’Ordine, esprime un parere sul bilancio di previsione e su quello consuntivo e procede ad accertare, con cadenza almeno trimestrale, l’attività contabile.
Più in dettaglio, ai sensi del decreto istitutivo n. 233 del 1946, al Consiglio direttivo compete:
• il conferimento di eventuali incarichi operativi ai consiglieri, ove ciò si rendesse necessario;
• la ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, la cura del suo patrimonio mobiliare e immobiliare e la compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
• la tenuta dell’Albo professionale e il suo costante aggiornamento, attraverso la registrazione delle iscrizioni e delle cancellazioni;
• la designazione di rappresentanti dell’Ordine nelle commissioni provinciali, ove richiesti;
• la vigilanza per la tutela del titolo professionale, anche attraverso iniziative e attività volte a impedire l’esercizio abusivo della professione;
• l’esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, della cui integrità morale l’Ordine è garante nei confronti della collettività, attraverso l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi (avvertimento, censura, sospensione e radiazione dall’Albo) in presenza di comportamenti di farmacisti iscritti all’Albo manifestamente lesivi del dettato del Codice deontologico della professione e delle norme di legge che regolano l’esercizio professionale;
• la riscossione della quota d’iscrizione in conformità alle disposizione vigenti in materia di imposte dirette;
• l’espressione alle autorità competenti dei previsti pareri sulle variazioni di orari e ferie delle farmacie e sui trasferimenti di sedi farmaceutiche;
• l’intervento, se richiesto, nelle controversie tra sanitario e sanitario o fra sanitario e persona o enti, amministrazioni e aziende a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, con il fine di favorire la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, con l’espressione di un proprio parere sul merito delle controversie stesse.